Atti



Statuto dell' Associazione

Aggiornato con gli emendamenti varati o ratificati dalla Suprema Adunanza Generale del 11.11.22, sono evidenziati su fondo grigio.

-Titolo Primo
Costituzione e Sede dell' Associazione

-Titolo Secondo
Scopi dell' Associazione

-Titolo Terzo
Degli Organi Statutari

-Titolo Quarto
Dei Soci e delle loro Categorie

-Titolo Quinto
Dell’uscita dall’Associazione

-Titolo Sesto
Dei diritti dei Soci

-Titolo Settimo
Dei doveri dei Soci

-Titolo Ottavo
Delle funzioni del Gran Maestro e del Primo Guardiano

-Titolo Nono
Del Gran Consiglio

-Titolo Decimo
Di Prefetture, Baliati, Camera dei Prefetti, Primo Prefetto

-Titolo Undecimo
Il Cerimoniale

-Titolo Duodecimo
Dell’Adunanza Generale e degli Stati Generali

-Titolo Decimoterzo
Dell’ Adunanza dei Guardiani

-Titolo Decimoquarto
Dell’ Adunanza dei Fondatori

-Titolo Decimoquinto
Della Compagnia d’Onore

-Titolo Decimosesto
Degli Archivisti e del Grande Archivista

-Titolo Decimosettimo
Dei Cancellieri

-Titolo Decimoottavo
Del Registro Automobilistico Cavalleresco

-Titolo Decimonono
Del Tavolo Golfistico dei Cavalieri (Knights’ Golf Board)

-Titolo Vigesimo
Delle Veglie d’Arme

-Titolo Vigesimoprimo
Delle Guardianìe di Porta

-Titolo Vigesimosecondo
DDella Cancelleria centrale o Magistrale

-Titolo Vigesimoterzo
Del patrimonio e delle entrate dell’Associazione

-Titolo Vigesimoquarto
Dell’amministrazione e organi preposti

-Titolo Vigesimoquinto
Dello scioglimento o estinzione dell’Associazione

-Titolo Vigesimosesto
Divieto di distribuzione di utili



Titolo Primo



Costituzione e Sede dell’Associazione

In data 21.Novembre.1997 viene costituita in Napoli l’Associazione Culturale denominata

CAVALLERESCO ORDINE DEI GUARDIANI DELLE NOVE PORTE

avente attualmente sede in Napoli al Corso Umberto I n. 34. Tale sede potrà essere cambiata con delibera dell’Adunanza dei Fondatori, la quale potrà deliberare l’ istituzione di sedi secondarie o di corrispondenza.
La presente stesura, conforme allo spirito anche se non alla lettera originaria, è frutto della costante elaborazione dello Statuto condotta nel corso delle Adunanze Generali che, regolarmente convocate e solennemente celebrate, lo hanno costantemente aggiornato.
L’Associazione ha carattere unitario, ma suddivide le proprie iniziative in nove settori o Porte, che qui si elencano in ordine non gerarchico:

L’ Associazione ha carattere unitario, ma suddivide le proprie iniziative in nove settori o Porte del Piacere, che qui si elencano in ordine non gerarchico:

La Gola
Motori, Azione ed Agonismo
Le Donne
L’ Arte
Il Gioco
Il Fumo
L’ Abbigliamento
La Tauromachia
La Nona Porta, ovvero dei Piaceri Ignoti

All’Adunanza dei Fondatori è riservata la competenza per l’eventuale sviluppo di una parziale autonomia delle Porte. La determinazione e nomina degli Organi di governo avverrà in tal caso a norma del capo primo del Titolo Decimo dello Statuto.
Il presente Statuto, come modificato dall’Adunanza Generale o dei Cavalieri nel corso degli anni, è da considerarsi parte integrante dell’Atto Costitutivo di pari data, rogato innanzi al dr. Marcello Percuoco Notaio in Napoli.
I colori dell’Associazione sono quelli del tabacco e del tavolo da gioco. Così appaiono le Armi dell’Ordine: allo scudo troncato nel colore del tavolo da gioco in alto e del sigaro Avana in basso sovrapposto di nove serrature di rosso interzate in palo disposte tre, tre, tre, il palo centrale scende in punta, l’Arme ha per sostegno due leoni al naturale che impugnano il destro una spada che incrocia e sovrasta una chiave dal sinistro, cartiglio all’italiana col motto … NUMQUAM SERVAVI. Le armi, la ragione sociale ed il motto non potranno essere cambiati che con delibera dell’ Adunanza dei Cavalieri, assunta con le stesse maggioranze richieste per le variazioni allo Statuto ed all’ Atto Costitutivo.





Titolo Secondo



Scopi dell’Associazione

L’Associazione non ha finalità di lucro. Essa ha per Scopi:

a) Rendere omaggio alla Bellezza. Essa è cosa comune agli occhi che sanno vederla. Eppure la cecità, e una colpevole disattenzione, hanno fatto sì che venisse considerata come rara, ed allo stesso tempo che potesse essere ignorata od oltraggiata. E’ quindi volontà dei Cavalieri difenderla come alto Valore dello Spirito e diffondere il sentimento che permette di riconoscerla. Conformemente alla fermezza ed alla vocazione difensiva legate al nome di "Guardiani", l’Associazione si propone però di raggiungere i suoi scopi con un’azione propositiva. Rifuggendo dal facile atteggiamento di quanti preferiscono essere sempre contrari, l’Associazione non si propone di ardere idoli e templi profani, ma di vigilare e proteggere le vestigia della vera fede. Approfondire e divulgare quanto renda desiderabile la vita senza arrecare nocumento al prossimo, onde conferire al Piacere dignità pari al Dovere. Recuperare e dimostrare la nobiltà delle istanze e tradizioni che soggiacciono alle attività sostenute dal sodalizio. Combattere con il solo mezzo dell’esempio la barbarie della volgarità e dell’approssimazione. Diffondere quelle nozioni; scienze e regole che possano contribuire alla valutazione dell’ oggetto fatto a regola d’ arte, estendendo tali criteri anche allo stesso atteggiamento verso il prossimo e verso se stessi. Il tutto onde contribuire alla rifondazione di una cultura che sappia individuare le differenze e le gerarchie dal vero valore delle cose e delle persone, e non dal loro nome.

b) Lo svolgimento di attività di ricerca, creazione, promozione e formazione professionale nell’ambito delle tradizioni artigianali e/o industriali nei settori della: sartoria; calzoleria; valigeria; cappelleria; camiceria; cravatteria; guanteria; biancheria; maglieria; ricamo; ombrelleria; astucceria; ebanisteria; tipografia e stampa; rilegatoria; orologeria; oreficeria; cammeo e lavorazione delle pietre semipreziose; delle arti culinarie, vinicole, dolciarie e comunque legate alla gastronomia; della meccanica, motoristica, nautica e accessori anche di abbigliamento per tali attività; di quanto collegato al tabacco e agli accessori per meglio goderlo; del mondo della profumeria maschile, barbieria e accessori; degli accessori e materiali per il gioco; della caccia, pesca e falconeria, con i loro accessori e il loro specifico abbigliamento; delle arti e sport equestri; delle attività agonistiche la cui pratica si addica ad un gentiluomo; delle armi bianche e da fuoco; della coltelleria in genere; della ceramica e affini; delle arti e mestieri dell’edilizia e della decorazione; della lavorazione della pietra e del marmo; della lavorazione del ferro battuto, del rame e di altri metalli e leghe, etc. Tale elenco deve considerarsi puramente indicativo. Le iniziative d’ indagine, creazione, formazione professionale e approfondimento potranno infatti essere promosse in ciascuno dei campi e delle attività collegate o attinenti a quelle promosse dall’Associazione e dalle Nove Porte in cui è suddivisa. L’approfondimento, studio e divulgazione di tutte le arti, e tra esse in modo particolare della tauromachia, curando la divulgazione di quest’arte così nobile, eppure così gravemente minacciata dalla generale ignoranza dei suoi meriti e dalla diffusione di una travisata conoscenza di essa. Iniziative di ricerca, promozione, creazione, sostegno e diffusione nell’ ambito generale delle attività ludiche, con speciale riferimento ai giochi di carte e da tavolo. La difesa e promozione del Buon Gusto, della buona educazione e del comportamento galante, in ottemperanza all’allegata Carta dei Princìpi.

c) Lo svolgimento di attività divulgativa; l’organizzazione di dibattiti e conferenze; la realizzazione di pubblicazioni, anche a carattere periodico ed informatico, al fine di facilitare gli scambi culturali e le informazioni; la realizzazione di siti internet o su altre reti d’informazione.

d) La promozione di iniziative didattiche nell’ambito delle materie di cui ai capi precedenti e in generale attinenti all’oggetto e agli Scopi del sodalizio, quali l’istituzione di corsi e seminari di studio, di degustazione, di aggiornamento, sportivi, corsi di formazione professionale, etc. In generale ogni attività finalizzata alla formazione sulle diverse arti, mestieri e attività oggetto dell’ interesse dell’Associazione.

e) La costituzione di una Biblioteca-Archivio di testi; stampe; immagini; supporti audio e video; giochi di ogni natura e altri materiali, riguardanti le arti, i mestieri e le culture oggetto dell’ interesse dell’Associazione. E’ prevista a tal fine la sottoscrizione di abbonamenti a riviste e periodici specializzati, ovvero a reti informatiche.

f) La formazione di un Archivio-Museo di materiali e oggetti artigianali e/o industriali riguardanti le diverse culture e attività, che renda testimonianza degli sforzi dell’Associazione nella ricerca e nella promozione dell’ oggetto fatto a regola d’ arte.

g) La formazione di una Riserva-Cantina di vini e cibi, nonché di un Caveau des Havanes, che siano di proprietà dell’Associazione e dai quali i Soci possano attingere previo rimborso spese. La gestione anche a titolo oneroso di locali che permettano la conservazione di scorte di proprietà degli associati, e ciò onde:
- Permettere condizioni di conservazione adeguate alla qualità dei prodotti, in genere inadatti a una giacenza casalinga di lunga durata.
- Permettere condizioni privilegiate di acquisto, inaccessibili ai singoli.
- Favorire tra i Soci lo scambio di opinioni su esperienze gustative comuni.
- Favorire l’istituzione di corsi singoli e collettivi di degustazione.

h) La costituzione di una Rimessa di auto e moto d’epoca e comunque di rilevante interesse storico ed estetico, con possibilità riservata ai Soci di utilizzo dei mezzi disponibili, secondo il disciplinare da emettersi dal Gran Consiglio.

i) L’armamento di una Darsena di imbarcazioni a vela e/o a motore, con possibilità riservata ai Soci di accesso all’utilizzo dei natanti disponibili, secondo il disciplinare da emettersi dal Gran Consiglio .

l) Favorire il rapporto e gli scambi tra artigiani dello stesso mestiere o di mestieri diversi, al fine non solo di migliorare la qualità dei prodotti, ma anche di estendere la possibilità di reperimento e custodia di materiali, utensili ed oggetti particolari (pellami, tessuti, bottoni, vini, etc...) la cui scarsa domanda li rende rari ed è causa di una loro probabile, prossima estinzione.

m) Istituire premi e riconoscimenti per quanti si siano distinti per professionalità, competenza, cortesia e serietà nel loro ambito lavorativo.

n) Organizzare eventi culturali, anche di tipo competitivo, al fine di incentivare la qualità delle prestazioni artigianali e/o professionali, con l’eventuale istituzione di riconoscimenti per i più meritevoli.

o) Rappresentare in ogni competente sede, pubblica e privata, l’interesse degli associati e dell’intera comunità alla protezione e alla libera pratica delle attività promosse dall’Associazione.

p) Promuovere incentivi allo sviluppo di tali interessi dallo Stato; dalle Regioni; dalla Comunità Europea e da altri Enti pubblici e privati.

q) Sviluppare ogni iniziativa intesa a riconoscere la dignità e l’aspetto di promozione culturale e sociale delle attività sostenute dal sodalizio.





Titolo Terzo



Degli Organi Statutari

Sono Organi dell’Associazione:

- L’Adunanza dei Cavalieri o Adunanza Generale
- L’Adunanza dei Guardiani
- L’Adunanza dei Fondatori
- Il Gran Maestro
- Il Primo Guardiano
- Il Gran Consiglio
- Il Collegio dei Revisori
- Il Primo Prefetto, i Prefetti, Viceprefetti e Balivi.
- La Camera dei Prefetti, in cui siedono Prefetti, Balivi, Viceprefetti e Gran Maestro
- Il Gran Vendemmiatore
- Il Tesoriere
- I Gran Cerimonieri, i Cerimonieri o Bastoni e il Tavolo dei Bastoni o Cerimonieri
- Il Grande Archivista, gli Archivisti, e il Gabinetto delle Penne dove si riuniscono per deliberare
- Il Gran Primicerio, che su richiesta del Gran Maestro verbalizza eventi o vi assume responsabilità non coperte da altre Magistrature
- I Cancellieri e il loro Gabinetto
- La Cancelleria centrale o Magistrale
- Le Veglie d’Arme e il loro Capitano
- Le Guardianìe di Porta e il loro Rettore
- Il Registro Automobilistico Cavalleresco con la relativa Commissione e il Conservatore
- Il Knights Golf Board con il relativo Comitato e il suo Segretario

Pur non essendo organi, quanto tavoli di confronto e concertazione tra organi dalle competenze diverse e limitrofe, hanno dignità di organismi


Il Capitolo, formato da Camera dei Prefetti e Tavolo dei Bastoni
Il Concistoro, formato da Gran Consiglio e Camera dei Prefetti, cui viene sempre invitato il Gran Vendemmiatore ed eventualmente i Revisori
La Dieta, composta da tutti gli Ufficiali e Dignitari dell’Ordine

L’Abaco, formato da tutte le Magistrature contabili: Gran Vendemmiatore, Tesoriere, Revisori
- La Tesoreria, formata da Tesoriere e Conservatore
- Il Conservatore, deputato alla raccolta delle evidenze contabili che può anche non essere un Socio

Sono Ufficiali coloro cui il potere sia conferito da altre cariche, come avviene per i i Cerimonieri, i Prefetti, i Rettori, i Capitani o comunque quanti abbiano un ruolo riferito al leone destro, che reggendo la spada simboleggia l’operatività concreta. Sono Dignitari dell’Ordine coloro cui la carica viene riconosciuta all’interno di un organo collegiale, come il Primo Prefetto o il Gran Fondatore, o direttamente dall’Adunanza Generale, come i Revisori, i Consiglieri, il Primo Guardiano e il Gran Maestro, o che comunque abbiano un ruolo speculativo che si ispiri al leone sinistro delle insegne sociali, che reggendo la chiave della conoscenza si riferisce alla custodia ed espressione dello spirito dell’Ordine.
Al momento di assumere l’incarico, gli Ufficiali pronunciano pubblicamente la seguente formula, «Io (Nome e Cognome), Cavaliere del Cavalleresco Ordine dei Guardiani delle Nove Porte, accetto senza riserve il mandato di (…). Sul mio onore, sempre e dovunque, mi sia testimone la Nazione dei Cavalieri che utilizzerò i poteri che assumo per il bene della Prefettura e dell’Ordine, servendo entrambe in spirito cavalleresco». Al momento di assumere l’incarico, i Dignitari pronunciano pubblicamente la seguente formula, «Io (Nome e Cognome), Cavaliere tra i Cavalieri, pari tra pari, uomo tra gli uomini, assumo la carica di (…) per contribuire al perseguimento degli ideali del Cavalleresco Ordine dei Guardiani delle Nove Porte, impegnandomi sul mio onore a rispettarne lo spirito originario.





Titolo Quarto



Dei Soci e delle loro Categorie

I Soci si distinguono nelle seguenti Categorie:

- Soci Allievi o Scudieri.

- Soci Cavalieri o Cavalieri.

- Soci Guardiani o Guardiani.

- Soci Fondatori o Fondatori.

Le tre ultime categorie sono dette anche Stati.

- Soci Mecenati o Mecenati.

Sono Cavalieri tutti coloro che sono stati ammessi a far parte dell’Ordine. Non la morte, non la lontananza, non il cambiamento del modo in cui il Socio vede l’Associazione possono cambiare il modo in cui l’Associazione vede e chiama i suoi Soci o chi è stato tale. L’attributo di Cavaliere nei rapporti interni viene riconosciuto usque ad æternum, eccettuato il solo caso di revoca dell’ammissione pronunciata secondo quanto previsto dal Titolo Quinto di questo Statuto.
Chiunque si senta chiamato a perseguire e sostenere i principi e gli scopi dell’Associazione può essere ammesso a farne parte, purché ne faccia richiesta. Non potrà mai venir istituita una categoria di Soci Onorari, cui lo status di Cavaliere o Scudiero sia offerto su impulso dell’Associazione. Le procedure di ammissione sono orientate al principio secondo il quale l’Associazione non investe i Cavalieri, ma li riconosce come già tali. Da quel momento l’Associazione assume l’impegno di offrire all’associato motivazioni ed attività degne dello spirito cavalleresco. L’associato, invece, non ha altri obblighi verso l’Associazione che quelli di cui al Titolo Settimo. Ciascun Cavaliere assume piuttosto un impegno con se stesso, quello di essere all’altezza della dignità, del senso dell’onore e del gusto tramandatoci dai padri, convinto che l’esempio di un singolo possa influenzare la storia di tutti. Il candidato ritenuto idoneo secondo le procedure sociali assume la qualità di Socio compilando la Scheda di Adesione e versando la quota annuale di iscrizione. La data di iscrizione del libro Soci è quella in cui viene sottoscritta la Scheda di Adesione.
Tutti i maggiori di trent’anni di sesso maschile, di qualsiasi nazionalità, possono accedere all’Associazione. La mancata previsione dell’ adesione delle gentili Signore è fonte di rammarico per l’ Associazione. Essa ha ritenuto di costituire una compagine esclusivamente maschile in quanto gli Scopi, i Principi e le attività del sodalizio, quali il Gioco, il Fumo, i Motori, la Tauromachia, la Galanteria etc., e comunque il modo stesso di concepirli e praticarli, attengono nel complesso alla sfera dell’immaginario maschile, che viene considerato esso stesso meritevole di attenzione e tutela in un momento in cui la più evidente delle differenze, quella tra Uomo e Donna, sembra inopportunamente sbiadirsi.
Poiché solo tra i simili è possibile condividere e conservare una visione che intendiamo trasmettere ai posteri e non discutere coi contemporanei, le attività del Cavalleresco Ordine sono al maschile. La presenza delle gentili signore è ammessa in alcune attività di ricerca o di svago e va preventivamente annunciata dall’organizzazione. Resta invece del tutto inconcepibile laddove lo spirito dell’Ordine nasce e si rinnova, cioè nelle Adunanze Provinciali e Generali.
Considerata la delicatezza delle materie trattate nelle Porte e la forza delle motivazioni cavalleresche, non sono ammissibili Soci minorenni. I Soci ammessi ad un’età inferiore a trent’anni entrano come Scudieri e versano una quota annua ridotta. Lo Scudiero diventa Cavaliere nel momento stesso in cui supera i trenta anni di età.
L’accesso alle altre categorie avviene secondo quanto previsto nell’ Atto Costitutivo.
Il Socio è tenuto al versamento di una quota annuale, nella misura decisa dall’Adunanza Generale e con le modalità stabilite dal Gran Consiglio.





Titolo Quinto



Dell’uscita dall’Associazione

La comunità dei Cavalieri è una Nazione perché riunisce uomini che parlano lo stesso linguaggio e ritengono sacre le stesse cose, è una famiglia non solo in quanto terreno in cui si coltivano la stima e l’affetto, ma anche perché a ogni membro viene riconosciuta una posizione che prescinde da qualsiasi considerazione di tempo o di merito. La morte interrompe tale rapporto da un punto di vista formale e non sostanziale. Essere Socio implica essere parte in un rapporto giuridico tra vivi, quindi un defunto non può essere tale. Essere Cavaliere significa aver tracciato una propria via, aver immaginato e compiuto un’opera la cui esistenza è indipendente dallo stesso autore. Se dunque il defunto non può essere Socio, resta comunque Cavaliere. Non potrà più frequentare l’Ordine, ma sarà l’Ordine a frequentare lui ricordandolo e continuando a riservargli in ogni occasione in cui venga nominato quell’attributo di Cavaliere che l’Associazione utilizza internamente. La qualità di Socio e l’attributo di Cavaliere non sono trasmissibili agli eredi.
La comunità qui regolata è allo stesso tempo un’Associazione e un Ordine, una realtà fisica e un’attitudine morale. In quanto entità giuridica, l’Associazione è composta dai membri iscritti nel Libro dei Soci. In quanto Nazione e famiglia, l’Ordine è composto da coloro che in qualche modo lo frequentano o l’hanno frequentato, lasciando nella storia comune il proprio ricordo.
Poiché prima di ammetterlo l’Ordine verifica che il Socio possieda una capacità cavalleresca precedente e indipendente dall’ammissione, implicitamente riconosce che resti Cavaliere lontano, fuori e anche contro di esso. Si può infatti essere Cavalieri anche da soli o militando in un altro Ordine. In sintesi, non si può diventare Socio senza essere riconosciuto Cavaliere, ma una volta ammesso all’interno dell’Ordine un Cavaliere resta tale anche senza essere più Socio.
La legge esige che il rapporto associativo abbia una data certa di inizio e fine. Il sentimento nazionale e familiare che lega i Cavalieri fa a meno di questi limiti, perché quella parte della natura umana che noi chiamiamo cavalleria esige piuttosto che chi abbia la sensibilità per cose buone e nobili come l’amicizia e la stima maschile le rispetti, protegga e conservi tacitando sentimenti, istinti e abitudini di rango inferiore.
Il Socio che voglia essere sollevato dagli obblighi verso l’Associazione può congedarsi da essa manifestando tale volontà in un messaggio, anche non motivato, indirizzato al Gran Maestro e/o al Prefetto della propria Provincia cavalleresca. Da quel momento e fino all’auspicabile rientro, il suo nome non figurerà nel Libro Soci e nelle liste di posta in modo che il Congedato sia di fatto esentato dai doveri e dalle comunicazioni sociali. L’Ordine non sarà invece mai franco dall’obbligo di rispettare nel Congedato il Cavaliere che ha riconosciuto, chiamandolo tale in tutte le occasioni in cui lo incontri o lo nomini ufficialmente.
Il Cavaliere in Congedo può essere ammesso a frequentare incontri sociali e sarà sempre preso in attenta e benevola considerazione qualora manifesti la propria volontà di rientrare nel Libro dei Soci e quindi nella vita attiva dell’Associazione presentando una domanda scritta alla Camera dei Prefetti, cui compete in via esclusiva accertare l'opportunità e modalità del rientro e stabilire le condizioni di un eventuale ricostruzione del rapporto ex tunc, facendo beneficiare il rientrante dell'anzianità sociale sin dall'anno di prima iscrizione.
Qualora un Socio non versi la retta annuale, manifestando in tal modo la volontà di congedarsi, il Gran Maestro, sentito il Gran Vendemmiatore e il Prefetto di riferimento, lo esime dall’obbligo della comunicazione ponendolo in Congedo senza che sia necessaria altra formalità.
Durante il primo anno solare dalla data di ammissione, il Cavaliere non ha diritto di voto in Adunanza Generale, non può presentare ufficialmente altri candidati e la sua stessa ammissione può essere annullata con maggioranza semplice direttamente dall’organo che l’aveva deliberata, ovvero dalla Camera dei Prefetti, dopo aver garantito al Socio la facoltà di intervenire riservatamente sugli addebiti mossi. L’annullamento dell’ammissione estingue il rapporto associativo.
Dopo che il tempo abbia consolidato in modo definitivo la sua posizione all’interno dell’Associazione, al Socio può essere revocata l’ammissione e tolto l’attributo di Cavaliere solo per fatti riconosciuti veri e gravi non già da un singolo organo, bensì dall’intera comunità dei suoi pari. La revoca dell’ammissione avviene per incompatibilità determinata dalla violazione di regole interne, norme di comportamento universali, lesione dell’immagine propria e dell’Associazione o altri motivi che l’Adunanza Generale consideri a suo insindacabile giudizio fondati e incompatibili con la qualità di Cavaliere.





Titolo Sesto



Dei diritti dei Soci

Gli Scudieri hanno lo stesso diritto dei Cavalieri a godere dei benefici e della frequentazione dell’Associazione, ma è opportuno che la loro condotta sia rispettosa dei Soci con età e funzioni più avanzate. Possono prendere la parola nelle riunioni sociali e dal compimento del venticinquesimo anno di età e del quinto di iscrizione all’Ordine acquisiscono anche la facoltà di esprimere il proprio voto in Adunanza Generale. Tutte le categorie di Soci hanno il diritto:
- Di intervenire alle Adunanze Generali, ordinarie e straordinarie, con facoltà di partecipare alle discussioni.
- Trascorso il primo anno di consolidamento del rapporto associativo, di votare in ordine alle materie all’Ordine del Giorno riservate al loro Stato, purché amministrativamente in regola,.
- Di prendere parte a tutti gli eventi organizzati dall’Associazione.
- Di accedere all’Archivio-Museo e di fruire della Biblioteca-Archivio, della Riserva-Cantina; del Caveau des Havanes; della Rimessa e della Darsena, il tutto secondo le modalità che verranno stabilite dal Gran Consiglio con appositi disciplinari.
- Di vestire i colori sociali e fregiarsi delle insegne e distintivi propri della categoria cui appartengono e/o della carica che ricoprono.
- Di presentare verbalmente o per iscritto proposte e reclami.
- Di ricevere il materiale - periodico o eccezionale - che il Gran Consiglio delibererà essere di interesse sociale e meritevole di diffusione all’interno del sodalizio.

I Guardiani hanno inoltre il diritto:
- Di partecipare all’Adunanza dei Guardiani e votare sulle materie ad essa riservate, purché amministrativamente in regola.

I Fondatori hanno inoltre il diritto:
- Di partecipare a tutte le Adunanze e votare in ordine a tutte le decisioni, purché siano amministrativamente in regola.
- Di convocare l’Adunanza dei Cavalieri, ove a richiederla siano in numero non inferiore a un quarto.
- Di essere eletti a far parte del Gran Consiglio.

I Mecenati hanno i diritti della Categoria cui appartenevano al momento in cui il Gran Consiglio ne ha rilevato la benemerenza e disposto con apposita delibera il conferimento di tale appellativo. In considerazione dei meriti acquisiti nei confronti dell’ Associazione, il Gran Consiglio potrà - con delibera motivata - attribuire ai Mecenati particolari riconoscimenti, tra cui in particolare l’uso esclusivo per un periodo limitato di tempo di beni non fruttiferi di proprietà dell’ Associazione stessa, e ciò secondo le modalità enunciate nella delibera stessa.





Titolo Settimo



Dei doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere:
- Di pagare la quota annuale d’iscrizione e gli eventuali contributi e rimborsi spese per i servizi richiesti all’Associazione
- Di astenersi da attività e iniziative, individuali o collettive, lesive del decoro dell’ Associazione.
- Di astenersi in particolare da dichiarazioni pubbliche, anche su piattaforme digitali, che possano suscitare sensazioni sgradevoli riconducibili all’Associazione.
- Di astenersi dallo spendere il nome dell’Associazione o agire in suo nome e conto senza preventiva autorizzazione risultante da delibera dei competenti organi.
- Di astenersi dall’aprire, nel web o sui social, siti o pagine i cui nomi siano univocamente riconducibili all’Associazione, se non su richiesta del Gran Maestro o altri organi designati alla comunicazione col pubblico.
- Di non svolgere nei confronti degli associati alcun tipo di propaganda commerciale, politica o religiosa.
- Di lasciare che ciascuno degli altri Soci possa esprimere il proprio voto senza influenzarlo preventivamente. in alcun modo e il proprio parere senza interferire in alcun modo
- Di non assumere atteggiamenti politicamente o religiosamente schierati in occasione di riunioni sociali.
- Di comunicare entro trenta giorni i cambiamenti di ogni recapito, postale, telematico o telefonico, dichiarato all’atto dell’adesione o successivamente ad essa ed utile ad essere raggiunto dall’Associazione.
- Di non delegare a terzi, se non Soci, i rapporti coi rappresentanti dell’Ordine.
- Di non estendere a terzi, anche se Soci, scritti che provengano dall’Ordine.
- La più grave mancanza è quella di rispetto e il rispetto più importante è quello del modo di essere e volontà del prossimo. Orbene, chi rispetta l’opinione altrui evita di influenzarla anche se sa o immagina che sia opposta alla propria. Questo Statuto, forgiato nel fuoco della tradizione e temperato nella gelida acqua della sapienza, non può lasciare al singolo Socio la libertà di influenzarne altri nelle decisioni che attengono alla comunità, perché simili comportamenti generano immancabilmente fazioni e dissapori. Pertanto tenga il Cavaliere tra i suoi doveri più sacri quello di non spingere i suoi pari, in alcun modo o momento, verso un’espressione di pareri o voti loro suggerita. Se pur possono esserci validi motivi da addurre a sostegno di una tesi personale, ben più nobile e quindi cavalleresco è lasciare che votazioni ed elezioni siano affidate al nostro più grande patrimonio, che è la diversità. Per la contravvenzione a questo principio essenziale la repressione da parte degli organi deputati sarà la più tempestiva e severa.

Contravvenire a una di tali norme rappresenta una grave mancanza nei confronti dell’Ordine e potrà dare luogo a provvedimenti disciplinari. Sono provvedimenti disciplinari:
- La Reprimenda o richiamo scritto, emanato in via riservata dal Tavolo dei Bastoni o dal Gran Maestro.
- La Revoca dell’ammissione ad opera dell’Adunanza Generale, come prevista dall’ultimo capo del Titolo Quinto

I provvedimenti disciplinari, eccettuati quelli assunti in Adunanza, non vengono protocollati e ne viene conservata memoria solo nel Registro Segreto della Cancelleria, accessibile solo al Gran Maestro. Sino a prossima rettifica la retta annuale è di 270 scudi per i Soci Cavalieri, 290 per i Soci Guardiani, 310 per i Soci Fondatori e 150 per i Soci Scudieri, da versarsi entro il 28 febbraio dell’anno cui è imputata. I Soci che provvedano puntuali al saldo entro tali termini vedranno premiata la diligenza con una sostanziosa riduzione della retta, che in tal caso ammonterà a 240 scudi per i Cavalieri, 260 per i Guardiani, 280 per i Fondatori e 120 per gli Scudieri. La retta annuale potrà ancora essere validamente versata fino al 30 aprile, purché nella misura integrale. I Soci stabilmente residenti all’estero, a qualsiasi Categoria appartengano, sono tenuti al versamento nella misura ridotta di 120 scudi.
Per il primo anno di iscrizione i Cavalieri versano sempre la quota ridotta e in misura proporzionale alla durata del rapporto associativo di cui godono. 240 scudi se l’ammissione avviene entro il 31 marzo, 180 scudi dal Primo Aprile a 30 Giugno, 120 dal Primo Luglio al 30 Settembre. Chi venga ammesso dal Primo Ottobre in poi versa 60 scudi per l’anno in corso più 240 per l’anno successivo, onde evitare una nuova esazione a breve termine. Lo stesso criterio vale per gli Scudieri, ma su base semestrale. La prima quota sarà dunque di 120 scudi entro il 30 giugno dell’anno di iscrizione e di 60 nel semestre successivo. In tal caso lo Scudero entrante corrisponde anche l’annualità successiva. Per scudo si intende l’unità monetaria avente corso legale in Italia.





Titolo Ottavo



Delle funzioni del Gran Maestro e del Primo Guardiano

Al Gran Maestro è affidata la Presidenza dell’Associazione. La rappresenta verso i terzi e in giudizio, vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari e convoca il Gran Consiglio tutte le volte che lo ritiene necessario. Convoca l’Adunanza Generale o dei Cavalieri in tutti i casi previsti dal successivo Titolo Duodecimo e la presiede. In nome e per conto dell’Associazione intrattiene conti correnti bancari, stipula contratti, compie operazioni finanziarie di qualsiasi genere, il tutto per l’utilità e secondo gli scopi e lo stile dell’Ordine. Qualora sembri spendere il nome dell’Associazione al di fuori di questi limiti, il Primo Guardiano può emettere un parere e portarlo a conoscenza della Camera degli Anziani.
Il Primo Guardiano ha il compito di individuare e custodire lo stile sociale emettendo documenti e svolgendo in materia funzioni di controllo sull’operato di tutti gli organi. È inoltre vicario del Gran Maestro, sostituendolo nei poteri ordinari in occasione di sua assenza. Sono in questo caso poteri ordinari tutti quelli che non comportino nuove iniziative od obbligazioni rispetto a quelle già assunte.
Qualora appaia opportuno, l’Adunanza Generale può deliberare un appannaggio in favore del Gran Maestro, il quale, sentiti Tesoriere e Revisori, ne beneficerà con le modalità più opportune.
Il Gran Maestro è custode degli Archivi, dirige la Cancelleria, decide dei nuovi eventi generali ed interviene anche con poteri di veto su quelli locali. Nonostante i poteri del Consiglio e l’autonomia dei Prefetti, spetta al Gran Maestro individuare la direzione in cui l’Ordine si muove e la posizione che assume, interpretando lo spirito stesso dell’Ordine e traducendolo in opere utili e pensiero chiarificatore.
In caso di temporaneo impedimento a governare l’Associazione, il Gran Maestro affida la reggenza a un Gran Consigliere. Se non fosse in grado di farlo, il Gran Consiglio comunica la situazione ai Soci e da quel momento il Gran Magistero è retto dal Consigliere più anziano per età anagrafica, sino al rientro del Gran Maestro. Tutti i Prefetti restano in carica.
In caso di morte, dimissioni, o assenza che si prolunghi sino ad essere dannosa per l’Associazione e sia unanimemente dichiarata tale dal Gran Consiglio, quest’ultimo si riunisce d’urgenza su convocazione del Gran Consigliere anziano e indice al più presto un’Adunanza Straordinaria dei Cavalieri per eleggere un nuovo Gran Maestro. I Prefetti restano in carica e non possono essere rimossi se non dal nuovo Gran Maestro.
Il Gran Maestro è eletto dall’Adunanza Generale a maggioranza dei presenti, resta in carica per quattro esercizi sociali ed è sempre rieleggibile.
Nell’elezione del Gran Maestro va favorita e privilegiata la presenza fisica di chi vota ed è votato, pertanto può essere eletto solo uno dei Fondatori presenti in sala Per questo solo caso ogni Cavaliere può essere portatore di una sola delega.





Titolo Nono



Del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio è composto da un minimo di sette a un massimo di nove membri, eletti dall’Adunanza Generale tra i Soci Fondatori.
Nel caso venga a mancare uno dei membri, gli altri possono procedere all’integrazione mediante cooptazione. Tranne il Gran Maestro, il cui incarico è quadriennale, il Gran Consiglio dura in carica per due esercizi sociali ed il Gran Maestro ed il Primo Guardiano ne fanno parte di diritto.
Almeno tre mesi prima dell’Adunanza Generale nel cui Ordine del Giorno sia previsto il rinnovo del Gran Consiglio, il Gran Fondatore consulta l’Adunanza dei Fondatori, anche da remoto, perché procedano a una votazione primaria della lista dei candidati da proporre all’Adunanza dei Cavalieri. Nella consultazione sono espressi in chiaro i nominativi di tutti gli eleggibili, ovvero i Fondatori riconosciuti tali da almeno un anno, tra i quali i Fondatori posso esprimere sino a nove preferenze. Risulteranno candidati i diciotto Fondatori che riportino il maggior numero di preferenze a partire da due. Non rientrano tra gli eleggibili i nominativi che ricevano un solo voto. La lista finale dei candidati dovrà comunque includere tutti coloro che hanno ricevuto ex equo la diciottesima quantità di preferenze. In caso di consultazione telematica, il voto verrà espresso rispondendo esclusivamente all’organo consultante, che in merito è obbligato all’assoluto riserbo. Sempre in caso di consultazione via posta elettronica, I Fondatori hanno sette giorni per replicare. Trascorsi altri sette, l’organo consultante effettua lo scrutinio e trasmette i risultati all’intera Associazione.
In sede di Adunanza Generale, ai Soci aventi diritto di voto vengono consegnate due schede che riportano i nominativi di tutti i Candidati. Sulla prima viene espressa una singola preferenza per l’elezione del primo Guardiano, sulla seconda vengono espresse da una a sette preferenze per l’elezione dei Gran Consiglieri. Non sono valide votazioni su supporto diverso dalla scheda cartacea ricevuta in Adunanza.
Sono eletti Gran Consiglieri i sette Fondatori che riportino il maggior numero di voti. Gli altri due membri del Gran Consiglio sono facoltativi, e saranno dichiarati immediatamente eletti solo se riportano almeno il quaranta per cento delle preferenze. Qualora i seggi restino vacanti per difetto del quorum, il Gran Consiglio potrà successivamente cooptare uno o due membri a propria discrezione quanto a tempi e nominativi.
Il Cancelliere, con l’aiuto di due volontari, procede al pubblico scrutinio delle schede e ne calcola i risultati, che sottopone per iscritto al Gran Maestro perché possa proclamare alla Nazione i nominativi del Primo Guardiano e dei Gran Consiglieri entranti. Le schede, rigorosamente anonime, vengono subito chiuse in una busta sigillata con firma del Cancelliere, che le conserva sino alla successiva Adunanza di rinnovo delle cariche. Le schede restano a disposizione di qualsiasi Socio voglia verificarle, nel qual caso la busta viene aperta e risigillata alla presenza e con la sottoscrizione del Cancelliere.
Nel caso venga meno la maggioranza del Gran Consiglio, si procederà ad una nuova elezione degli stessi a seguito di convocazione di Adunanza Generale Straordinaria promossa dai restanti Consiglieri.
Nel caso venga a mancare, il Primo Guardiano non può essere sostituito per cooptazione. Tutti gli altri membri del Gran Consiglio restano in carica, ma il Gran Maestro deve convocare al più presto un’Adunanza Generale Straordinaria per consentire l’elezione di un nuovo Primo Guardiano.
Il Gran Maestro ascolta il Gran Consiglio in merito alle principali iniziative ed è tenuto a farlo prima di assumere decisioni che potrebbero turbare o mutare in modo radicale l’equilibrio sociale.
Allo scopo di aggiornare meccanismi inadeguati e/o migliorare l’efficienza dei meccanismi sociali, il Gran Consiglio può deliberare emendamenti allo Statuto. I dispositivi così introdotti devono essere ratificati nella Adunanza Generale immediatamente successiva. In caso di mancata approvazione, vanno considerati annullati ex nunc.
Il Gran Consiglio determina le modalità di costituzione, gestione e fruizione dell’Archivio-Museo, della Biblioteca-Archivio, della Riserva-Cantina, del Caveau des Havanes, della Rimessa e della Darsena. Provvede alla nomina dei Rettori delle Guardianìe di Porta, all’istituzione delle Veglie d’Arme ed alla nomina dei loro Capitani. Conferisce l’appellativo di Mecenati ai Soci che abbiano acquisito evidenti meriti nei confronti dell’Associazione, deliberando per essi, se del caso, ulteriori riconoscimenti.
Il Gran Consiglio delibera sul conferimento della patente di Fornitore dell’Ordine ed emette le direttive da seguire per le convenzioni commerciali con l’Ordine, la cui gestione è affidata alla Gilda dei Trebbiatori, una commissione operativa temporanea nominata dal Gran Maestro caso per caso, di cui fa parte almeno un membro del Gran Consiglio.
In ogni processo di decentramento, stabilisce modalità e limiti con cui possano essere gestiti poteri locali in parziale autonomia rispetto alla centralità dell’Associazione, determinando le procedure di nomina e revoca dalle cariche.
Vigila sul comportamento dei Soci e degli organi sociali, deliberando anche provvedimenti disciplinari ad hoc, quali la sospensione dalle attività sociali in attesa del giudizio dell’Adunanza Generale
Il Gran Maestro presiede il Gran Consiglio ed è l’Organo deputato all’attuazione delle sue delibere. Può delegare altri Soci al compimento di singole attività di sua competenza, fornendo loro gli opportuni poteri. In assenza del Gran Maestro, il Gran Consiglio è presieduto dal Primo Guardiano o dal Gran Consigliere più anziano per età anagrafica.
Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Approva le deliberazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevalendo il voto del Gran Maestro o in sua assenza quello del Primo Guardiano. Nelle decisioni che prevedono l’istituzione di nuovi organi e in quelle che coinvolgono i principi e l’indirizzo complessivo dell’Ordine, il Consiglio delibera all’unanimità.
Viene convocato dal Gran Maestro tutte le volte che lo ritenga opportuno. Lo stesso Consiglio emette un regolamento interno per le convocazioni via posta elettronica o videoconferenza. Può altresì essere convocato su uno specifico Ordine del Giorno quando ne facciano richiesta un numero di Fondatori non inferiore ad un quarto del totale di Categoria, ovvero due dei suoi membri.
Se prevista all’Ordine del Giorno, l’Adunanza procede prima all’elezione del Gran Maestro e successivamente, presieduta da quest’ultimo, all’elezione del Primo Guardiano e dei restanti membri del Consiglio. Non può essere eletto Gran Maestro un Socio non presente in Adunanza al momento della consultazione.





Titolo Decimo



Di Prefetture, Baliati, Camera dei Prefetti, Primo Prefetto

L’Associazione ha un unico scopo e rappresenta un’unica libera Nazione, quella degli uomini che ritengono il gusto una via di conoscenza, la conoscenza una via di crescita e la crescita del singolo un’elevazione per tutti. Se il pensiero e lo spirito restano unitari, l’operatività ed il piacere, ingredienti indispensabili dell’Ordine, richiedono il riconoscimento di realtà intermedie come è nell’umana natura.
E’ il Socio a decidere in quale Provincia militare. Il Cavaliere può cambiare Prefettura senza fornire motivazioni e nessun organo sociale può spostarlo con la propria autorità da una Provincia all’altra. Ne consegue che le singole Province sono solo parzialmente un organo territoriale ed esistono da quando e sino a quando molti uomini liberamente vi si riconoscono.
Tutti i Soci fanno parte di una delle Province attive. In qualunque momento Il Socio può aderire a una seconda Provincia a seguito di una dichiarazione scritta, la cui efficacia è subordinata al consenso del Prefetto della seconda Provincia. Dal momento in cui il consenso sia stato manifestato per iscritto, il Cavaliere o Scudiero versa sul conto sociale una quota aggiuntiva e annuale di cinquanta Scudi, che il Tesoriere non contabilizzerà come patrimonio comune ma terrà a disposizione del Prefetto di seconda destinazione per le attività locali. Il Socio non può essere iscritto a più di due Province.
Le Province sono dette anche Prefetture, in quanto rette da uno o due Prefetti. I Prefetti sono nominati tra i Cavalieri e revocati con decreto magistrale. Come delegati del Gran Maestro i Prefetti hanno la rappresentanza sociale e possono assumere ogni iniziativa economicamente autonoma sotto le insegne dell’Ordine.
Laddove lo ritenga opportuno, un Prefetto può nominare un Viceprefetto, conferendogli tutti o alcuni dei propri poteri, anche per un singolo atto. La nomina avviene con decreto prefettizio, in cui per iscritto vengono indicate le facoltà che vengono attribuite al Viceprefetto.
Il Viceprefetto siede nella Camera dei Prefetti e vi esercita il diritto di voto, sostituendo il Prefetto in caso di sua assenza in tutti i compiti della Camera. Qualora un Prefetto decada dall’incarico, decade anche il Viceprefetto.
La Camera dei Prefetti è composta da Prefetti, Viceprefetti, Balivi e Gran Maestro. Viene convocata fisicamente, via posta elettronica o con sistemi di videoconferenza, dal Gran Maestro o dal Primo Prefetto. Anche se alla discussione dei punti all’ordine del giorno partecipi con più rappresentanti, nella Camera dei Prefetti ciascuna Prefettura ha diritto a un solo voto.
Nella Camera dei Prefetti non sono ammesse deleghe, su nessun oggetto, ma in questa ed altre occasioni collegiali un Prefetto può nominare tra i membri della propria Provincia un Viceprefetto ad acta, che la rappresenti nella singola occasione con facoltà di parola e potere di voto.
La convocazione deve essere inoltrata a tutti i membri legittimi presso gli indirizzi di posta elettronica dichiarati all’Associazione ed enunciare i punti all’Ordine del Giorno.
La Camera è presieduta dal Primo Prefetto e in caso di sua assenza dal Gran Maestro o in subordine da altro membro scelto a maggioranza dai presenti.
Il Primo Prefetto viene eletto dalla Camera con voto segreto, tra i presenti ad una riunione fisica che rechi tale votazione all’Ordine del Giorno. Dura in carica sino alla successiva Adunanza Generale, quando tutti i Prefetti decadono,
L’organo agisce e delibera secondo un regolamento che viene approvato internamente, purché con decisione unanime e fatto salvo il rispetto per i principi generali di questo Statuto. Qualora la Camera non raggiunga l’unanimità, la messa a punto dei criteri e delle procedure di ammissione viene affidata al Gran Consiglio.
La Camera dei Prefetti ha competenza esclusiva nell’accogliere o respingere le domande di ammissione. Qualora il Candidato, esercitando l’artigianato, l’industria o il commercio, possa essere stato spinto a entrare nell’Ordine da interessi venali, la valutazione della domanda avviene ad opera del Concistoro, l’organo composto dalla Camera dei Prefetti e dal Gran Consiglio, che la esamina e delibera secondo le stesso modalità in uso presso la Camera dei Prefetti.
Quando ritenga opportuno fondare una nuova Prefettura, dopo aver sentito la Camera dei Prefetti il Gran Maestro nomina un Balivo con poteri prefettizi, cui affida l’incarico di verificarne la possibilità.
Quando il Balivo ritenga che il gruppo di Soci aggregati sia sufficiente per numero e identità ad avere vita autonoma, chiede al Gran Maestro di fissare un’Adunanza Protocollare o di Fondazione dove i Fondatori della nuova Prefettura possano sottoscrivere un patto di lealtà con l’Associazione e ricevere da essa riconoscimento.
I Prefetti e i Balivi decadono de iure insieme al mandato del Gran Maestro e comunque ad ogni Adunanza Generale, in seguito alla quale il Gran Maestro procede al rinnovo degli incarichi.





Titolo Undecimo



Il Cerimoniale

Nel chiamarsi Ordine, un sodalizio riconosce la regola comune come fattore che alimenta e indirizza una forza superiore a quella individuale. Il Cavalleresco Ordine sviluppa ed accoglie un proprio originale protocollo nei limiti in cui sia espressione di significati ideali e non limitazione del gruppo o vessazione delle singolarità.
Poiché il protocollo è espressione di una sintesi tra fede e formalismo che è patrimonio, per non dire un fondamento, di una coscienza maschile qualificata, l’utilizzo delle sue formule in presenza di donne o di estranei può essere fonte di frizione tra modi diversi di recepirne il significato e lo scopo. Pertanto, nelle occasioni in cui sia stata consentita la presenza di ospiti non iscritti e non ammissibili, i Cerimoniali non possono essere seguiti nemmeno in parte e lo stesso Cerimoniere vigilerà affinché nei momenti sociali dell’evento vengano evitati motti, brindisi, grida, saluti ed attributi significativi per l’Ordine.
Previa consultazione del Gran Consiglio, il Gran Maestro nomina ed eventualmente revoca e sostituisce un Gran Cerimoniere o Primo Bastone, che ha il compito di:
- Con il parere favorevole del Gran Maestro, elaborare formule e rituali da introdurre o in caso di necessità adeguare quelli già in uso, secondo lo spirito dell’Ordine ed i principi del protocollo.
- Stabilire l’attributo con cui viene qualificata ogni nuova carica, organo o Stato che venga riconosciuto dallo Statuto o dai Regolamenti.
- Convocare la Tavola dei Cerimonieri e presiederla.

Il Gran Cerimoniere può istituire a sua volta un Secondo Bastone, attribuendogli i compiti e le facoltà che ritiene opportune tra quelle di cui dispone. Ogni Prefetto, sentito il Gran Cerimoniere, nomina o sostituisce un Cerimoniere o Bastone locale, che ha la funzione di istruire i Cavalieri al momento e nei modi opportuni, facendo osservare il protocollo nei limiti del buon senso. Sempre sia chiaro che il protocollo vive grazie all'Ordine e non è l' Ordine a vivere grazie al protocollo.
Il Cerimoniere ha il controllo e la responsabilità sulla dinamica degli eventi che officia, in particolare delle Adunanze. Governa l’evento col bastone e la voce per ottenere ordine, ritmo e profondità nella partecipazione. Predispone la sala al meglio, emette disposizioni sul servizio e decide i tempi di ogni fase. Sorveglia l’andamento generale e interviene con misura e decisione, se possibile previa consultazione col Prefetto, qualora si verifichino comportamenti tali da minacciare il tono della riunione. Durante l’evento ha totale discrezionalità sui modi della sua azione disciplinare, col solo limite di evitare un rimedio peggiore del male.
I Cerimonieri formano la Tavola dei Cerimonieri o dei Bastoni, che discute collegialmente del protocollo, approva eventuali particolarità locali ed emana eventuali reprimende. L'azione disciplinare della Tavola non può andare oltre un richiamo scritto, riservato o partecipato al Gran Maestro. A meno che non integrino gravi violazioni dello spirito cavalleresco, per i comportamenti tenuti in occasione di incontri sociali il Gran Maestro non interviene sul piano disciplinare, che per il richiamo orale è riservato al Bastone prefettizio e per quello scritto alla Tavola dei Bastoni.
La forma irrigidita in un protocollo serve a costruire un'ossatura su cui l'Ordine si regga nei secoli, a lasciare in eredità una tradizione rispettata ed amata da uomini, non a distinguere buoni e cattivi come in una scolaresca di bimbi. Pertanto restano fondamentali la pazienza e soprattutto l'esempio, non le pagelle e i provvedimenti. Abbiano sempre le iniziative protocollari la capacità di limitare uno per creare cinque, restando questo giudizio nella prudenza dei saggi che saranno chiamati a deciderne. Poiché lo Statuto è anche un Patto tra Ordine e Cavalieri per il bene di entrambe, i Cavalieri all'atto dell'Adesione si impegnano al rispetto del protocollo e l'Ordine si impegna a fare di esso un fattore di crescita e non di repressione, sempre motivando ogni scelta.





Titolo Duodecimo



Dell’Adunanza Generale e degli Stati Generali

L’Adunanza Generale o dei Cavalieri si compone di tutti i Soci in regola col pagamento delle quote associative. Viene anche detta Stati Generali quando deve deliberare su materie riservate ai diversi Stati sociali: Cavalieri, Guardiani e Fondatori. Viene convocata dal Gran Maestro o in via straordinaria dal Gran Consiglio tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno. Il Gran Maestro è tenuto a convocarla qualora ne venga fatta richiesta da almeno un quarto degli aventi diritto a parteciparvi o da un numero di Fondatori superiore al quarto degli iscritti con tale qualifica. L’Adunanza Generale si riunisce in convocazione unica ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La convocazione contiene gli estremi del luogo e dell’oggetto della riunione e viene diramata a tutti i Soci via posta elettronica agli indirizzi da essi stessi comunicati al momento dell’adesione o con successivi aggiornamenti. E’ possibile farsi rappresentare in Adunanza da un altro Socio relativamente ai punti dell’Ordine del Giorno in cui il delegante ed il delegante abbiano in comune il diritto di voto. Ciascun Socio può utilizzare fino a due deleghe per qualsiasi votazione in Adunanza Generale e una sola nel caso delle elezioni del Gran Maestro.
Per conciliare le esigenze dell’efficienza con quelle della serenità, l’Adunanza Generale e tutti gli altri organi collegiali, eccettuato il Gran Consiglio, si esprimono con voto segreto redatto su apposite schede per tutte le nomine, i riconoscimenti e ogni altra decisione che coinvolga direttamente delle persone, anche estranee all’Associazione. Negli altri casi è chi presiede la seduta dell’organo deliberante a decidere se consultarlo con votazione palese o segreta. L’Adunanza Generale delibera a maggioranza dei presenti, tranne nei casi di:
- Deliberazioni sul mutamento delle insegne o della ragione sociale, per le quali è necessaria una maggioranza doppiamente qualificata, col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto e degli Anziani, cioè Guardiani e Fondatori.
- Deliberazione di scioglimento dell’Associazione, dove è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Altri emendamenti dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, per i quali è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli aventi diritto

Essa ha inoltre competenza esclusiva per le seguenti materie:
- Presa d’atto ed eventuale discussione del bilancio sociale
- Nomina del Gran Consiglio
- Revoca dell’ammissione di Soci
- Adeguamento delle quote sociali

In sede di Adunanza Generale il Gran Maestro si astiene dal voto e non può esprimerlo per delega.
A discrezione del Gran Maestro o del Gran Consiglio, qualora sia quest’ultimo a convocarla, l’Adunanza Generale si tiene in qualsiasi luogo di convegno.

L'Ordine del Giorno dell'Adunanza Generale è redatto dal Gran Maestro, il quale può introdurre capi di propria iniziativa. Inserisce necessariamente alla prima occasione disponibile:
1) I casi disciplinari risolvibili esclusivamente con la Revoca dell'Ammissione prevista dal Titolo Quinto;
2) I capi di cui sia chiesta la discussione da parte di un Consigliere, del Decano, di un Prefetto, di un Rettore, ovvero da un gruppo di tre o più Cavalieri che comprenda almeno un Fondatore e un Guardiano.
3) I Capi previsti dalla legge o indispensabili all'attuazione dello Statuto.

L’Adunanza Generale è Ordinaria se l’Ordine del giorno prevede trattazione e decisioni di gestione ordinaria, Straordinaria nel caso sia stata convocata per un motivo specifico e impellente, o su richiesta degli organismi che hanno tale facoltà.
L’Adunanza Generale Ordinaria va convocata ogni due anni o meno, con almeno sessanta giorni di anticipo. L’Adunanza Generale Straordinaria può essere convocata con quaranta giorni di anticipo.
Quando l’Ordine del Giorno prevede che l’Adunanza Generale rinnovi o integri organi sociali, la Cancelleria, scaduti i termini di presentazione delle candidature, comunica via posta elettronica i nominativi dei candidati a tutta la Nazione Cavalleresca. Non sempre la volontà collettiva, la giustizia e la verità riescono ad esprimersi attraverso le norme. Talvolta l’evidenza ed il buon senso hanno bisogno della tradizione e della semplicità. Ne consegue che, a prescindere da ogni procedura, l’acclamazione va rispettata come espressione purissima dello spirito dell’Ordine. Un consenso espresso con maggioranza di almeno due terzi, così larga da tacitare ogni dissenso, sana ogni difetto e comporta una valida nomina di qualsiasi Fondatore a qualsiasi carica elettiva.





Titolo DecimoTerzo



Dell’ Adunanza dei Guardiani

L’Adunanza dei Guardiani si compone di tutti i Soci in tale Stato ed è presieduta dal Primo Guardiano, o in caso di sua assenza dal più anziano dei Guardiani presenti. Viene convocata dal Gran Maestro ovvero dal Primo Guardiano ogni volta che questi lo ritengano opportuno e quando ne sia fatta richiesta da un numero di Guardiani superiore al quarto degli iscritti in tale Categoria.
I Cavalieri che abbiano già militato nell’Associazione per cinque esercizi sociali consecutivi in qualità di Scudieri possono presentare domanda di ammissione allo Stato di Guardiano o essere suggeriti come tali da terzi dopo solo due esercizi sociali da Cavaliere, ridotti a uno per quei Cavalieri che siano stati iscritti come Scudieri per sei o più esercizi sociali.
L’Adunanza dei Guardiani è organo consultivo che il Gran Maestro interroga alla vigilia di decisioni che comportino scelte delicate relativamente al gradimento esterno ed interno. Come organo deliberativo ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
- Ammissione alla Categoria dei Guardiani di quei Cavalieri che ne abbiano fatto domanda e possiedano i requisiti richiesti dalle norme sociali e dai criteri stabiliti internamente dall’Adunanza. La richiesta può essere presentata da terzi, purché già Guardiani da almeno un anno.
- Emissione di riconoscimenti onorifici a terzi o a Soci.
- Nomina e revoca dei Grandi Ispiratori o Grandi del Cavalierato.

L’ Adunanza dei Guardiani è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti di persona o per delega. Con regolamento interno essa decide della validità e procedura di riunioni per posta elettronica o videoconferenza.
L’Ordine del Giorno dell'Adunanza dei Guardiani è redatto dal Gran Maestro sentito il Primo Guardiano. Entrambe possono introdurre capi di propria iniziativa. Inseriranno necessariamente alla prima occasione disponibile:
1) Eventuali richieste di elevazione a Guardiano;
2) I capi di cui sia chiesta la discussione da parte di un Consigliere, ovvero da un gruppo di tre o più Cavalieri che comprenda almeno un Fondatore ed un Guardiano.

Ogni Guardiano può farsi rappresentare in Adunanza da altro Socio della stessa Categoria.





Titolo Decimoquarto



Dell’ Adunanza dei Fondatori

L’ Adunanza dei Fondatori si compone di tutti i soci in tale Stato ed è’ presieduta dal Gran Fondatore, eletto ogni due anni dalla stessa Adunanza dei Fondatori. Viene convocata dal Gran Maestro o dal Primo Fondatore ogni volta che questi lo ritengano opportuno o quando ne venga fatta loro richiesta da un numero di Fondatori superiore a un quarto degli iscritti in tale Categoria. L’ammissione all’Adunanza dei Fondatori non può essere chiesta dal diretto interessato, come avviene per i Guardiani. La candidatura può essere proposta da due o più Fondatori che già facciano parte dell’Adunanza da almeno due anni. Se riporta una maggioranza di voti positivi pari o superiore al 75% dei votanti, il Socio viene cooptato nell’Adunanza. Non è richiesta accettazione o giuramento, né è ammissibile un rifiuto, essendo quello del Fondatore un ministero che, giunto il momento, fa parte dei doveri del Cavaliere.
L’Adunanza dei Fondatori ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
- Ammissione alla Categoria dei Fondatori di quei Cavalieri che presentino i requisiti richiesti dalle norme sociali e dai criteri stabiliti internamente dall’Adunanza.
- Mutamento della sede sociale e istituzione di sedi secondarie o di corrispondenza.
- Ricevere le osservazioni del Collegio dei Revisori come previsto dal Titolo Decimoottavo.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti di persona o per delega. Un quarto dei Fondatori, in Adunanza o fuori di essa, sono sufficienti a chiedere al Gran Maestro la convocazione dell’Adunanza Generale a termini del Titolo Duodecimo.
L'Ordine del Giorno dell'Adunanza dei Fondatori è redatto dal Gran Maestro, il quale può introdurre capi di propria iniziativa. Inserisce necessariamente alla prima occasione disponibile:
1) Eventuali richieste di elevazione a Fondatore;
2) I capi di cui sia chiesta la discussione da parte di un Consigliere.
Ogni Fondatore può farsi rappresentare da altro Socio della stessa Categoria





Titolo Decimoquinto



Della Compagnia d’Onore

La Compagnia d’Onore, su indicazione o col consenso del Gran Maestro, rappresenta l’Ordine portandone le insegne nelle occasioni in cui esso intenda, con la presenza fisica, la parola o le opere, manifestare un’adesione ideale. Le singole Prefetture possono fondare una propria Compagnia del Vessillo, che su indicazione del Prefetto e licenza del Gran Maestro rappresenti allo stesso modo una singola Provincia cavalleresca. La Compagnia d’Onore è reclutata dal Secondo Bastone, o in sua mancanza dal Gran Cerimoniere o Primo Bastone. Oltre a lui ne fanno parte sino a otto Alfieri, tra i quali il Secondo Bastone nomina un Comandante che distribuisce i compiti e sceglie volta per volta i Portabandiera. Le Compagnie del Vessillo sono reclutate e comandate direttamente dal Cerimoniere della Provincia interessata, che nomina sino a due Gonfalonieri.
La Compagnia d’Onore conserva la bandiera della nazione cavalleresca e la difende da ogni offesa. L’azione degli Alfieri e l’uso di ogni insegna che rappresenti l’Ordine o i suoi organi sono disciplinati dal Secondo Bastone e dal Comandante della Compagnia d’Onore secondo buon senso e spirito cavalleresco.
Su iniziativa del Primo o del Secondo Bastone, la Compagnia d’Onore provvede a commemorare e onorare il Socio che muoia in costanza del rapporto associativo. Le stesse onoranze e alle stesse condizioni possono essere previste per coloro che, pur non essendo più iscritti nel Libro Soci al momento della morte, abbiano abbandonato l’Ordine di propria iniziativa lasciandovi una traccia profonda. Qualora ne comunichi per iscritto la volontà sia all’Ordine che ai più stretti congiunti, o qualora siano questi ultimi a farne esplicita richiesta, la Compagnia d’Onore interviene alle onoranze disposte dalla famiglia del Socio defunto.
Il cerimoniale delle onoranze cavalleresche, come tutti gli altri, è predisposto dal Gran Cerimoniere e approvato dal Gran Maestro, ma è il Secondo Bastone a istruire gli Alfieri nella sua esecuzione, che necessariamente dovrà adeguarsi attentamente alle circostanze. Il Gran Maestro mette a disposizione della Compagnia d’Onore un fondo proporzionato alle possibilità sociali e di cui il Capitano rende il conto.





Titolo Decimosesto



Degli Archivisti e del Grande Archivista

Il Grande Archivista provvede con metodi di sua esclusìva scelta e competenza alla tenuta del Protocollo Generale e del Libro dei Soci, nonché al coordinamento degli Archivisti delle singole Prefetture, alla convocazione e presidenza del Gabinetto delle Penne che li riunisce, alla verifica dei Verbali delle Adunanze.
Il Grande Archivista viene nominato direttamente dal Gran Maestro, che a suo giudizio provvede all’eventuale alternanza.
Il Grande Archivista, sentiti il Prefetto e il Cerimoniere della relativa Provincia Cavalleresca, ne nomina l’Archivista e provvede a suo giudizio all’eventuale alternanza.
Gli Archivisti provvedono alla stesura dei Verbali delle Adunanze locali, alla collazione e aggiornamento del Libro Soci della Prefettura; alla collazione e aggiornamento del Protocollo di Prefettura, il libro giornale degli Atti che riguardano ogni singola Provincia Cavalleresca; alla conservazione e logistica del Bastone della Prefettura, simbolo di ogni mandamento; infine alla conservazione e logistica del leggio e della sciabola della Prefettura.





Titolo Decimosettimo



Dei Cancellieri

Ogni Prefetto nomina un Cancelliere della Provincia ed ha facoltà di provvedere alla sua alternanza. Quando il Gran Maestro nomina un altro Prefetto, il Cancelliere resta in carica sino a quando il nuovo Prefetto non ne nomini uno diverso.
Il Cancelliere sceglie, acquista, gestisce e conserva i beni materiali della Prefettura come tovagliati, stoviglie, posaceneri, o comunque diversi da quelli la cui competenza e affidata agli Archivisti dal Titolo precedente.
Il Cancelliere conserva il Museo di Prefettura, dove vengono raccolti menu, palii, crest, labari, doni istituzionali e altri oggetti memorabili e rappresentativi della gloria e storia della Prefettura. Per l’acquisto di beni identitari della Prefettura il Cancelliere può richiedere al Prefetto o al Gran Maestro di istituire un fondo, di cui rende un sommario conto di gestione.





Titolo Decimoottavo



Del Registro Automobilistico Cavalleresco

Il Registro Automobilistico Cavalleresco è un albo cui i Cavalieri possono chiedere l’iscrizione delle loro vetture che presentino un valore cavallerescamente rilevante,
Il Registro Automobilistico Cavalleresco è tenuto da un Curatore nominato tra i Cavalieri dal Gran Maestro, sentito il parere vincolante del Gran Consiglio. In qualunque momento il Gran Consiglio può deliberare la destituzione del Curatore.
Il Curatore, sentito il Gran Maestro, istituisce una Commissione di esperti formata da due a quattro membri, provvedendo di propria iniziativa alla loro nomina e alternanza.
Spetta alla Commissione, valutata la documentazione ed eventualmente il veicolo, ammettere o meno un’automobile all’iscrizione nel Registro.
Le modalità di tenuta del Registro e le procedure secondo le quali le auto vi vengono iscritte o cancellate sono stabilite da un Regolamento emesso dalla Commissione, previo assenso vincolante del Gran Maestro. Il Registro Automobilistico Cavalleresco può istituire nuclei di appassionati di particolari case o modelli e promuovere attività motoristiche tra i Cavalieri proprietari di auto iscritte.





Titolo Decimonono



Del Tavolo Golfistico dei Cavalieri (Knights’ Golf Board)

Il Knights’ Golf Board è un gruppo di Cavalieri appassionati di golf che organizza iniziative cui possono talvolta aderire anche giocatori estranei all’Ordine.
Il Knights’ Golf Board è governato da un Segretario nominato tra i Cavalieri dal Gran Consiglio, sentiti alcuni membri attivi del gruppo.
Il Segretario, sentito il Gran Maestro, istituisce un Comitato formato da due a quattro membri giocatori, provvedendo di propria iniziativa alla loro nomina e alternanza. Il Comitato viene convocato e presieduto dal Segretario con le formalità che verranno approvate internamente.
Spettano al Comitato le ammissioni di nuovi membri al Tavolo e le decisioni in merito alle iniziative in cui figurino il nome o il logo distintivo del Knights’ Golf Board. Le iniziative del Knights’ Golf Board rispettano lo stile e l’utilità dell’Associazione. Non hanno finalità di lucro e non accettano sostegni economici che prevedano l’esposizione di marchi commerciali insieme alle insegne dell’Associazione o dello stesso Tavolo. Al di là di questi principi, vengono gestite internamente senza interferenze di altri organi.





Titolo Vigesimo



Delle Veglie d’Arme

Le Veglie d’Arme vengono istituite per far fronte a particolari necessità di lavoro in occasione dell’ organizzazione di eventi promossi dall’Associazione.
Sono composte da un numero variabile di membri nominati dal Gran Consiglio, che con apposita delibera provvede a conferir loro la delega degli opportuni poteri e dei limiti di tempo e di spesa cui esse debbono attenersi. Esaurito il compito affidatole e/o scaduto il tempo predefinito, la Veglia d’Arme deve ritenersi sciolta senz’ altra formalità. Il Gran Consiglio può a suo insindacabile giudizio revocarne l’istituzione o sostituire uno o più membri di essa.
Il Gran Consiglio nomina a presiedere la Veglia d’Arme un Capitano, che può declinare la nomina ma non dimettersi in corso d’ opera. Esso:
- Riferisce al Gran Consiglio sullo svolgimento dei lavori.
- Ha la responsabilità anche patrimoniale del suo operato nei confronti dell’Associazione.
- Tiene aggiornato il rendiconto che è tenuto a presentare alla fine dei lavori.

A far parte delle Veglie d’Arme possono essere nominati anche soggetti esterni all’ Associazione.
Riconoscimenti di ogni natura, proporzionati al vantaggio e al prestigio che l’Associazione ha tratto dal loro lavoro, potranno essere deliberati dal Gran Consiglio e concessi al Capitano e/o ai membri della Veglia d’Arme che si siano particolarmente distinti per capacità e diligenza.





Titolo Vigesimoprimo



Delle Guardianìe di Porta

Le Guardianìe di Porta possono essere istituite dal Gran Consiglio per finalità culturali ed operative. Esse fungono da Comitato di Redazione per i materiali da presentare nel sito INTERNET dell’Associazione e per l’elaborazione di tutte le pubblicazioni, articoli e testi che alla stessa fanno capo. Sono composte da un numero variabile di membri nominati dal Gran Consiglio, che a suo insindacabile giudizio può variarne la composizione, e presiedute da un Rettore che riferisce direttamente al Gran Maestro o al Primo Guardiano sulle operazioni in corso e sui problemi e le soluzioni da adottare. Hanno carattere permanente, sino a revoca del Gran Consiglio. Esse sono istituite per ciascuna Porta, e per specifiche operazioni potranno annoverare soggetti esterni all’Associazione.
Riconoscimenti di ogni natura, proporzionati al vantaggio e al prestigio che l’Associazione ha tratto dal loro lavoro, potranno essere deliberati dal Gran Consiglio e concessi al Rettore e/o ai membri delle Guardianìe che si siano particolarmente distinti per capacità e diligenza.
I soci e terzi estranei che collaboreranno con l’Associazione nell’ambito delle Guardianìe di Porta e delle Veglie d’Arme o in eventuali gruppi di ricerca o studio appositamente costituiti, presteranno la loro opera a titolo gratuito.
Solo in casi eccezionali, da valutarsi caso per caso, il Gran Consiglio, previo parere favorevole del Tesoriere o del Cancelliere, potrà riconoscere un compenso o un rimborso spese.
In ogni caso un contributo determinante dei singoli soci e/o terzi al successo di ricerche e attività di studio o creative, verrà riconosciuto ai fini morali nelle pubblicazioni dell’Associazione che utilizzino i materiali cui tali soggetti abbiano lavorato. Ciò avverrà con forme e modalità di competenza esclusiva del Gran Consiglio. Gli elaborati, le pubblicazioni, i materiali di archivio frutto di attività di studio, di ricerca o creative svolte nell’ambito dell’Associazione e dei suoi Organi e istituzioni, nonché i connessi diritti, sono di proprietà esclusiva della stessa.
La loro utilizzazione da parte dei Soci, a qualsiasi titolo, è subordinata al consenso del Gran Consiglio.
È di proprietà esclusiva dell’Associazione anche tutto il materiale raccolto da un socio o da un terzo nell’ambito dello svolgimento di un’attività di ricerca o di studio organizzata o promossa dall’Associazione.
La sua eventuale utilizzazione è subordinata al consenso del Gran Consiglio.





Titolo Vigesimosecondo



Della Cancelleria centrale o Magistrale

La Cancelleria centrale o Magistrale è Organo esecutivo, non deliberativo, pertanto può essere composto in tutto o in parte da persone estranee al rapporto sociale, nominate direttamente dal Gran Maestro. Il Cancelliere, singolarmente o come dirigente di un ufficio composto da più elementi, provvede ai seguenti compiti:
1) Comunicazione di atti.
2) Aggiornamento del Protocollo Atti Magistrali.
3) Tenuta dell’Archivio e del Museo centrale o Magistrale.
4) Tenuta della Biblioteca Cavalleresca, qualora sia conservata presso la Sede Magistrale.
5) Gestione della contabilità magistrale.
6) Controllo sugli interventi nel sito WEB dell’Ordine.
7) Esecuzione di incarichi operativi da parte del Gran Maestro o di altri Organi che, per specifici obiettivi, il Gran Maestro abbia abilitato a disporre della sua Cancelleria. .





Titolo Vigesimoterzo



Del patrimonio e delle entrate dell’Associazione

Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
- Dalla Biblioteca-Archivio; dall’ Archivio-Museo; dalla Riserva-Cantina, dal Caveau des Havanes ; dalla Rimessa e dalla Darsena che andranno man mano costituendosi.
- Da tutti i beni, somme in denaro, diritti e privative che perverranno nella titolarità dell’Associazione per acquisto, donazione, liberalità o testamento.
- Da Titoli di Stato o equivalenti in cui vengano eventualmente investite eccedenze di bilancio.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- Dalle quote associative.
- Da eventuali elargizioni e contributi straordinari di terzi effettuate per il raggiungimento degli scopi associativi.
- Dalle rendite degli eventuali titoli e privative.
- Dai proventi di pubblicazioni di ogni natura.
- Dai proventi relativi alla somministrazione di corsi didattici, sportivi, di degustazione, di formazione professionale etc., che verranno promossi e/o convenzionati di volta in volta a cura del Gran Consiglio.
- Dai proventi relativi ad attività di consulenza e/o di studio e/o creative svolte nei campi specifici dell’ oggetto sociale, di cui l’Associazione venga incaricata da terzi o dall’ Amministrazione di Enti Pubblici.

La disponibilità di somme che provengono direttamente ed esclusivamente dai Soci è garanzia dell’indipendenza dell’Associazione, condizione irrinunciabile per condurre un’azione culturale credibile e gratificante. Le quote sono il nucleo principale del fondo comune dell’associazione previsto dall’art. 37 del Codice Civile, che viene impiegato per le attività sociali a discrezione del Gran Maestro.
Nel caso venga concesso un contributo per il compimento di uno o più specifici progetti di studio o di ricerca, la somma relativa dovrà essere amministrata e contabilizzata in separata evidenza, onde poterne rendere conto in qualsiasi momento a chi abbia elargito il contributo.





Titolo Vigesimoquarto



Dell’amministrazione e organi preposti

L'esercizio sociale dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e la raccolta delle quote, o Vendemmia, dal 1 Gennaio al 31 marzo dell’anno di iscrizione.
Sono soggetti ad approvazione specifica da parte dell’Adunanza i movimenti che riguardano fondi pervenuti da fonti esterne all’Associazione o da loro rendite. Il resto del Tesoro viene gestito dal Gran Maestro discrezionalmente, in spirito cavalleresco ed entro i limiti del buon senso.
Il Collegio dei Revisori controlla che la gestione di fondi e sovvenzioni, ottenuti da Enti Pubblici o da privati per il raggiungimento di specifici scopi, avvenga in modo corretto e conforme agli scopi dell’Associazione.
Nomine e funzioni degli organi che si interessano di amministrazione e contabilità non sempre corrispondono a quelle genericamente associate ai nomi loro attribuiti dal’Associazione.
Il Tesoriere viene nominato dal Gran Maestro e si interessa dei rapporti con l’Erario, consigliando al Gran Maestro e a tutti gli altri organi sociali, compresa l’Adunanza Generale, le scelte fiscalmente meno onerose nell’ambito della legalità. Il Socio che anche per una singola operazione abbia il potere di spendere il nome dell’Associazione in attività che possano avere rilievo fiscale, è tenuto a sentire il Tesoriere prima di assumere decisioni in merito.
Il Tesoriere riceve i dati raccolti dal Gran Vendemmiatore e dal Conservatore, sulla scorta dei quali compila il bilancio. Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Tesoriere ne completa il rendiconto e lo presenta al Collegio dei Revisori, che in merito può chiedergli chiarimenti e integrazioni.
Il Gran Vendemmiatore viene nominato dal Gran Maestro, ha accesso ai conti sociali per poter verificare i versamenti in arrivo e vigila sulle entrate di ogni genere. Tiene sotto controllo la Vendemmia aggiornando un foglio informatico accessibile solo ai Prefetti, cui segnala i casi di ritardo affinché provvedano agli opportuni solleciti secondo le procedure stabilite dalla Camera dei Prefetti. Interviene di diritto nei Concistori e deve essere invitato alle riunioni della Camera dei Prefetti che abbiano ad oggetto decisioni che riguardino la Vendemmia. A sua discrezione può intervenire direttamente per solleciti e quietanze. Suggerisce al Gran Maestro iniziative e strategie tese all’ottimizzazione dei prelievi,.
Il Conservatore può anche non essere un Socio, viene nominato dal Gran Maestro e riceve direttamente da lui i giustificativi delle uscite, tenendone il conto e conservando la documentazione delle spese effettuate con denaro sociale.
I Cavalieri hanno cose più importanti e divertenti cui dedicarsi che i modesti e tristi aspetti economici dell’Associazione, la cui amministrazione è gestita dal Gran Maestro secondo quanto previsto al Titolo Quarto. La serenità viene garantita dal Collegio dei Revisori, che certifica la correttezza formale e sostanziale dell’amministrazione.
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri: un Cavaliere, un Guardiano e un Fondatore che non figuri tra i Gran Consiglieri.
Il Collegio dei Revisori agisce in piena autonomia. Se ritiene che vi siano delle incongruenze, le sottopone all’Adunanza dei Fondatori. Se questa ritiene la gestione comunque corretta, il Collegio dei Revisori non può esprimere tali rilievi in Adunanza Generale, né dar loro alcuna diffusione che possa generare allarmi ingiustificati.
Il Collegio dei Revisori adotta le procedure e i regolamenti che vorrà darsi internamente. In tal modo esprime un Presidente, che convoca e presiede le riunioni ed intrattiene i rapporti con gli altri organi.
I Revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili. Scaduto il loro mandato, nella prima Adunanza Generale utile i Cavalieri, i Guardiani e i Fondatori si consultano tra loro e in deroga al principio delle elezioni segrete esprimono direttamente un Revisore per ciascuna delle rispettive categorie sociali.
Perché i bilanci vengano sottoposti all’approvazione con ragionevole tempestività, negli anni in cui non venga convocata Adunanza Generale una delle Adunanze Provinciali previste nei primi dieci mesi dell’anno, su decisione del Gran Maestro sentita la Camera dei Prefetti, può venire dichiarata Generale solo quanto alla presentazione e approvazione del bilancio.
Prima di essere sottoposto al voto, il bilancio viene commentato in Adunanza prima dal Presidente del Collegio dei Revisori, poi dal Tesoriere e infine, qualora lo ritenga opportuno, dal Gran Maestro.





Titolo Vigesimoquinto



Dello scioglimento o estinzione dell’Associazione

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio e l’eventuale saldo attivo esistenti all’atto dello scioglimento o estinzione verranno devoluti ad altre Associazioni aventi scopi e principi affini a quelli del Cavalleresco Ordine dei Guardiani delle Nove Porte.
La scelta di tali Associazioni sarà demandata ad una commissione di tre Liquidatori, nominati tra i Soci in occasione dell’Assemblea che deliberi lo scioglimento.
Quanto non previsto dall’ Atto Costitutivo e dal presente Statuto sarà regolato dalle vigenti leggi in materia. In particolare si fa riferimento alle norme di cui al Libro I del Codice Civile e, in quanto applicabili in via analogica, a quelle di cui al Libro V dello stesso Codice.





Titolo Vigesimosesto



Divieto di distribuzione di utili

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio e l’eventuale saldo attivo esistenti all’atto dello scioglimento o estinzione verranno devoluti ad altre Associazioni aventi scopi e principi affini a quelli del Cavalleresco Ordine dei Guardiani delle Nove Porte.
La scelta di tali Associazioni sarà demandata ad una commissione di tre Liquidatori, nominati tra i Soci in occasione dell’Assemblea che deliberi lo scioglimento.
Quanto non previsto dall’ Atto Costitutivo e dal presente Statuto sarà regolato dalle vigenti leggi in materia. In particolare si fa riferimento alle norme di cui al Libro I del Codice Civile e, in quanto applicabili in via analogica, a quelle di cui al Libro V dello stesso Codice.




Cliccando questa foto si accede ad una copia in PDF, conforme all'originale custodito in Cancelleria, del testo approvato e sottoscritto dai Cavalieri intervenuti all’Adunanza Generale di Udine, tenutasi in Coderno di Sedegliano il 02 Ottobre del 2009.


Cliccando questa foto si accede ad una copia in PDF, conforme all'originale custodito in Cancelleria, del testo approvato e sottoscritto dai Cavalieri intervenuti all’Adunanza Generale di Napoli, tenutasi al teatro del Salone Margherita il 16 Novembre 2007.